Art. 8.
(Classificazione delle entrate e delle spese).

      1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

          a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

          b) poste programmatiche, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

          c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

          d) voci, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione analitica.

      2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

          a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

          b) poste programmatiche. Ai fini dell'approvazione parlamentare le poste programmatiche individuano i costi di ciascun programma e di ciascuna missione e le eventuali entrate derivanti dall'attività prodotta. I relativi costi sono individuati sulla base del piano dei conti di cui all'articolo 3, comma 9. Le poste programmatiche sono aggiornate annualmente, ponendo in evidenza le variazioni relative all'anno precedente;

          c) voci, secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e alle funzioni di cui al comma 3, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. Le voci costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione analitica

 

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sulla base del piano dei conti di cui all'articolo 3, comma 9.

      3. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultano:

          a) le categorie in cui è classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

          b) le funzioni-obiettivo di primo e di secondo livello in cui è ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni, economica e funzionale, si conformano ai criteri adottati nella contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

          c) la ripartizione della spesa, per ciascun Ministero, in funzione dei programmi realizzati, conteggiando gli oneri diretti e quelli indiretti.

      4. In appendice al quadro contabile di cui al comma 3 sono previsti appositi prospetti che illustrano le eventuali sovrapposizioni tra i diversi criteri di ripartizione.
      5. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle poste programmatiche, delle categorie e delle voci può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
      6. In appositi allegati agli stati di revisione della spesa le voci di bilancio sono analiticamente ripartite in articoli secondo le loro finalità e le variazioni annuali delle somme proposte sono adeguatamente motivate per ciascuna voce.
      7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento alle dotazioni di competenza e a quelle di cassa, sono distintamente indicati:

          a) il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti, denominato «risparmio pubblico»;

          b) il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i

 

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conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti, denominato «indebitamento o accrescimento netto»;

          c) il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti, denominato «saldo netto da finanziare o da impiegare»;

          d) il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese, denominato «ricorso al mercato».